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Come ogni anno, anche per il 2010, le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al versamento del Diritto Annuale alla competente CCIAA e puntualmente per i gestori di impianti si presentano problematiche particolari.
I gestori degli impianti infatti, da diversi anni, si lamentano del fatto che le modalità di applicazione del sistema relativo ai diritti dovuti dalle imprese per l’iscrizione alle camere di commercio, correlato, per le imprese iscritte alla sezione ordinaria, al concetto di “fatturato”, fosse per loro eccessivamente penalizzante in quanto tenuti ad iscrivere in bilancio l’importo complessivo dei propri ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate ed, infatti, il prezzo di vendita dei carburanti è rappresentato, per circa il 97%, da imposte varie (accise, addizionali e IVA) e dal costo del prodotto (in altri termini, per questi operatori, il ricavo vero è rappresentato da un modestissimo “aggio” o “margine”).”
E’ di tutta evidenza, pertanto, come la vera capacità economica di detti soggetti, ai fini del pagamento del diritto, non sia rappresentata dall’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio (che deve, obbligatoriamente, essere riferita al valore facciale delle transazioni), bensì dal ben più modesto “margine” economico (aggio) sul quale essi possono contare.”
Proprio in ragione di ciò fu stabilito all’art. 44 della legge n. 99 che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise (…)”.
L’intervento legislativo, tuttavia non era motivato da una situazione contingente, tanto che la norma approvata faceva riferimento “alla possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata”.
Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti di Faib, dette disposizioni “strutturali” non sono mai state approvate ed oggi, a pochi giorni dalla scadenza degli obblighi, gli operatori rischiano nuovamente di dover pagare somme non dovute.
La FAIB ha provveduto, da tempo, ad inviare, alle competenti istituzioni, lettere di richiesta di un immediato e provvidenziale intervento e prontamente vi avviseremo di eventuali novità.
Ci preme ricordarvi che il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota, lo scorso anno, aveva chiarito che le imprese che avevano provveduto ad effettuare il versamento del diritto annuale 2009, non considerando il fatturato al netto delle accise, potevano:
a) compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all'anno successivo; oppure
b) presentare alla competente Camera di Commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. In questo caso la richiesta di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Quindi chi non avesse ancora provveduto a compensare le somme versate in eccedenza o a richiedere il rimborso deve farlo entro i termini sopra indicati.
Infine vi ricordiamo che il Diritto Annuale va versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, attualmente, in assenza di proroghe, previsto per il 16 giugno p.v. Tuttavia il versamento può essere effettuato anche entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza sopra detto con una maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto l’indicazione che riteniamo opportuno darvi è quella di attendere ad effettuare il versamento fino alla scadenza successiva, 16 luglio p.v. in assenza di proroghe, data entro la quale dovrebbe essere emanato il provvedimento tanto atteso.
Naturalmente gli Uffici della Confesercenti sono a vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti in merito e per l’espletamento delle relative pratiche.
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